Il nuovo regolamento comunitario risponde pienamente al principio del consumo consapevole e della corretta informazione per il consumatore. Grazie alla trattativa italiana, infatti, d'ora in poi chi comprerà una bottiglia di olio d'oliva saprà con certezza cosa sta acquistando, e sarà pienamente informato sulla provenienza del prodotto.
Con questo regolamento, la designazione dell'origine degli oli vergine ed extravergine di oliva (di cui all'art. 4) è obbligatoria a partire dal 1° luglio 2009.
Ciò vuol dire che in etichetta occorrerà indicare obbligatoriamente uno Stato membro (es.: ITALIA) o un riferimento ad uno Stato membro.
Nel caso di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o di un Paese terzo, occorrerà indicare in etichetta una delle seguenti diciture:
- "miscela di oli di oliva comunitari" oppure un riferimento alla Comunità
- "miscela di oli di oliva non comunitari" oppure un riferimento all'origine non comunitaria
- "miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari" oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria
Con "riferimento" si intende una informazione analoga, come ad esempio Unione europea, una lista di Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica più grande di un Paese.
Oltre alla obbligatorietà dell'etichettatura, il regolamento europeo prevede che i singoli Stati membri possono decidere autonomamente in merito a un eventuale regime di riconoscimento di tutte le imprese che confezionano sul loro territorio: nel caso italiano, ovviamente, in Italia. Diversamente dall'attuazione della precedente norma comunitaria, l'Italia ha deciso di semplificare le procedure, prevedendo nel decreto di attuazione anziché un regime di riconoscimento, una registrazione telematica, in un apposito elenco nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
Per tutelare il rispetto delle norme sull'etichettatura, ai fini dei controlli, è inoltre prevista la tenuta di un registro sul quale annotare tutte le produzioni, le lavorazioni e le movimentazioni degli oli. La rete di controlli sul territorio è demandata al Mipaaf, tramite la sua struttura dedicata, l'Ispettorato per il Controllo della Qualità (Icq). Anche questo registro è in via telematica, attraverso il SIAN.
L'utilizzo delle strutture informatiche consentirà, tra l'altro, di ridurre i costi della filiera.
Per quanto riguarda le sanzioni, in attesa di una norma specifica si applicano le sanzioni amministrative pecunarie previste dal D.Lgs. 30 settembre 2005 n. 225 e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 e successive modifiche.